STATUTO
Denominazione, sede, scopo e durata
A
RTICOLO 1
È costituita l’Associazione “Organizzazione Assistenza Stranieri in Italia Pediatrica - O.A.S.I. Pediatrica” d’ora in avanti chiamata O.A.S.I..
ARTICOLO 2
L’O.A.S.I. ha sede a Roma, in via Sante Bargellini 9c
. La sede dell’O.A.S.I. potrà essere trasferita in altro luogo in Italia, su semplice delibera dell’Assemblea dell’ O.A.S.I.
ARTICOLO 3
L’ O.A.S.I è una associazione di volontariato che non persegue scopi di lucro. Scopo dell’ O.A.S.I è la tutela della salute dei minori stranieri presenti nel nostro paese e di tutti i minori che si trovano in condizioni disagiate sia da un punto di vista economico che da un punto di vista amministrativo nel rispetto delle culture, delle tradizioni e delle religioni dei piccoli ospiti mantenendo la libertà di pensiero e d’azione di ogni operatore nel rispetto delle leggi e delle democrazia.
In particolare l’ O.A.S.I.si propone
a) di perseguire uno sviluppo armonico fisico, mentale e sociale attraverso :
-
La tutela della salute del minore per mezzo di controlli periodici e progetti di interventi specifici
-
Le vaccinazioni e gli interventi di profilassi internazionali
-
La profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive con particolare riguardo alla tubercolosi
-
Il controllo dell’alimentazione e dell’accrescimento
-
La prevenzione e l’eradicazione delle parassitosi
-
L’educazione sanitaria
-
Lo sviluppo della socializzazione e della scolarizzazione
-
La prevenzione e la cura del disagio mentale e sociale
b)
di compiere studi sul campo sull’incidenza delle malattie sulla popolazione infantile straniera in Italia
c)
di organizzare corsi di aggiornamento e/o di formazione, congressi riunioni, commissioni di studio, conferenze, discussioni, pubblicazioni e attività culturali
d)
di cooperare con i Pediatri di Base, le A.S.L., tutte le Istituzioni Sanitarie (ospedali, università, C.N.R., ecc.) ed analoghi organismi delle Istituzioni nazionali o Internazionali o di altri Paesi
e)
di favorire la scolarizzazione e la conoscenza della lingua italiana dei bambini stranieri anche attraverso l’istituzione di attività scolastiche avvalendosi di Insegnanti volontari
f)
di promuovere ogni altro tipo di attività svolta al benessere fisico, mentale e sociale dei bambini, includendo tra tali attività l’istituzione di borse di studio per ricerche sul campo da assegnare a giovani Medici, Infermieri, Insegnanti e Volontari.
g)
Di cooptare, in qualità di Consiglieri Scientifici, personale appartenente ad Enti pubblici o privati o di industrie con specifiche esperienze e/o conoscenze nei settori d’interesse dell’ O.A.S.I..
ARTICOLO 4
La durata dell’ O.A.S.I. è fino al 31 Dicembre 2052 (duemilacinquantadue) Lo scioglimento anticipato dell’ O.A.S.I. e la devoluzione del patrimonio sociale per anno essere deliberate dall’Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno il 55% (cinquantacinque per cento) dei Soci.
Patrimonio ed esercizi sociali
ARTICOLO 5
Il patrimonio dell’ O.A.S.I. è costituito :
a)
dalla disponibilità di cassa, dai crediti e dai fondi di cassa accantonati
b)
dalle macchine, attrezzi, mobili e suppellettili, arredi, dotazioni e scorte varie appartenenti all’ O.A.S.I.
c)
da tutti gli altri beni appartenenti all’ O.A.S.I.
ARTICOLO 6
Le entrate dell’ O.A.S.I. sono costituite da :
a)
dalle quote di ammissione
b)
dalle quote sociali
c)
dai contributi straordinari dei Soci
d)
dai lasciti o elargizioni di privati
e)
dai contributi di enti pubblici o privati
f)
dalle attività commerciali e produttive marginali
g)
da tutti i beni immobili e mobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo
I singoli Soci non potranno, in caso di recesso, chiedere all’ O.A.S.I. la divisione del fondo comune, pretendere quota alcuna finché l’ O.A.S.I. è in essere
ARTICOLO 7
L’esercizio sociale coincide con l’anno solare. Il bilancio annuale, chiude il trentuno dicembre, viene tenuto a disposizione dei soci presso la sede dell’ O.A.S.I. durante i quindici giorni precedenti le riunione dell’assemblea ordinaria annuale.
Soci ed iscritti. Diritti e doveri
ARTICOLO 8
Ogni socio dell’ O.A.S.I. appartiene ad una delle seguenti categorie :
a)
Socio Fondatore
b)
Socio Ordinario
c)
Socio Sostenitore
d)
Socio Onorario
ARTICOLO 9
I soci fondatori, ordinari e sostenitori sono tenuti al pagamento delle quote di ammissione e delle quote sociali nella misura e secondo le modalità stabilite dal Comitato Direttivo.
I soci onorari sono esonerati dal pagamento delle quote summenzionate
ARTICOLO 10
Il Comitato Direttivo dell’O.A.S.I. ha la facoltà di proporre all’assemblea il versamento di contributi straordinari a carico dei soci : la proposta dovrà essere approvata dall’assemblea dei soci a maggioranza semplice.
ARTICOLO 11
Il Comitato Direttivo può proporre la concessione dell’esonero dal pagamento della quota di ammissione e della quota annuale. Tale concessione, annuale o permanente, dovrà essere fatta “ad personam”
ARTICOLO 12
Possono chiedere l’iscrizione all’ O.A.S.I. tutti coloro che condividono i principi fondamentali e le finalità del presente statuto e tutti coloro che si impegnano a mettere a disposizione gratuitamente la loro competenza e professionalità e a rispettare le decisioni democraticamente assunte.
Gli aderenti che prestano attività di volontariato devono essere assicurati a norma di legge.
Appartengono alla categoria dei Soci Fondatori, oltre alle persone intervenute nell’atto costitutivo dell’O.A.S.I., le persone che hanno collaborato, inizialmente, alla nascita ed alla realizzazione dell’O.A.S.I. e le persone sia fisiche che giuridiche che ne facciano richiesta ed alle quali il Comitato Direttivo riterrà, a suo insindacabile giudizio, di riconoscere tale qualifica per aver contribuito in modo determinante con la propria attività al conseguimento degli scopi associativi.
Appartengono alla categoria dei Soci Ordinari le persone che ne facciano richiesta e mettono a disposizione gratuitamente dell’O.A.S.I. la loro competenza e professionalità ed alle quali il Comitato Direttivo, a suo insindacabile giudizio, riterrà di riconoscere tale qualifica.
Appartengono alla categoria dei Soci Sostenitori le persone che ne facciano richiesta che, condividendo i principi fondamentali e le finalità del presente statuto garantiscono all’O.A.S.I. un sostegno morale ed economico e per i quali l’Assemblea Ordinaria, a maggioranza semplice e su proposta del Comitato Direttivo o di un terzo dei Soci, riterrà di deliberarne l’ammissione.
Appartengono alla categoria di Soci Onorari le persone fisiche o gli enti giuridici di riconosciuto elevato prestigio, alle quali l’Assemblea Ordinaria, a maggioranza semplice e su proposta del Comitato Direttivo o di un terzo dei Soci, riterrà, per l’attività svolta o le donazioni effettuate all’O.A.S.I., di deliberarne tale qualifica .
ARTICOLO 13
Le domande di iscrizione a Socio Fondatore o Ordinario dovranno essere presentate in forma scritta al Comitato Direttivo che agirà secondo i disposti dell’art. 12
ARTICOLO 14
I Soci Fondatori ed Ordinari possono :
a)
partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie, con diritto di voto
b)
essere membri degli organi sociali di cui all’art. 17 Il Socio Ordinario, per poter essere eletto a carica sociale, dovrà avere almeno 5 anni di anzianità e non può comunque essere eletto Presidente.
Tutti i Soci possono partecipare a tutte le attività promosse dall’O.A.S.I.
ARTICOLO 15
La qualità di Socio Fondatore o Ordinario o Sostenitore o Onorario si perde per decesso, dimissioni o esclusione.
L’esclusione di un Socio può essere deliberata dall’Assemblea, su proposta del Comitato Direttivo in caso di morosità, o qualora ricorressero gravi motivi, e deve essere comunicata in forma scritta.
ARTICOLO 16
Le persone che perdono la qualità di Socio non possono chiedere il rimborso di alcun contributo o quota versata e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’O.A.S.I..
Organi dell’O.A.S.I.
ARTICOLO17
Sono organi dell’O.A.S.I. :
-
l’Assemblea dei Soci
-
Il Presidente
-
Il Comitato Direttivo
-
Il Revisore dei Conti
I Soci eletti o designati a far parte dei predetti organi non possono essere in alcun modo remunerati per le prestazioni inerenti alla carica.
L’attività lavorativa svolta dai Soci e relativa agli scopi dell’O.A.S.I., con particolare riguardo all’organizzazione di corsi, alla didattica ed alla ricerca potrà essere retribuita su decisione insindacabile del Comitato Direttivo.
ARTICOLO 18
L’Assemblea è costituita da tutti i Soci Fondatori ed Ordinari dell’O.A.S.I..
Si distingue in Assemblea ordinaria ed Assemblea straordinaria.
Le delibere dell’Assemblea, assunte in conformità della legge ed al presente statuto, vincolano tutti i Soci anche se non intervenuti o non votanti o dissenzienti.
ARTICOLO 19
In sede di Assemblea ogni Socio ha diritto ad un voto. Ciascun Socio può farsi rappresentare da altro Socio, avente diritto al voto. Nessun Socio può avere più di due deleghe.
I Soci che si trovano in stato di morosità ai sensi dello Statuto non possono partecipare all’Assemblea, né possono delegare ad altri il diritto di voto, né possono esercitare il diritto di voto per delega di altri Soci.
ARTICOLO 20
L’Assemblea è convocata a mezzo di lettera raccomandata o comunicazione diretta da inviare o fare a tutti i Soci dieci giorni prima della data della riunione. Nell’avviso di convocazione sono indicati gli argomenti all’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione in prima convocazione nonché quelli della seconda convocazione, che può essere fissata anche per lo stesso giorno previsto per la prima convocazione , trascorsa almeno un’ora.
L’Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria, sarà comunque valida anche senza preventiva convocazione, purché siano presenti tutti i Soci Fondatori ed Ordinari aventi diritto al voto e tutti dichiarino di accettare la discussione all’ordine del giorno proposto dal Presidente.
Le deliberazioni dell’Assemblea vengono adottate, secondo le maggioranze di volta in volta previste , per votazione palese. Peraltro è obbligatoria la votazione segreta quando ne faccia richiesta un terzo dei Soci.
L’Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all’anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Comitato Direttivo o ne facciano richiesta scritta, indicando gli argomenti da trattare, almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto.
L’Assemblea Straordinaria è convocata ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, il Comitato Direttivo o ne facciano richiesta scritta, indicando gli argomenti, almeno due terzi dei Soci aventi diritto al voto.
ARTICOLO 21
Presiede l’Assemblea il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente.
In caso di assenza di entrambi i predetti, l’Assemblea elegge il proprio Presidente.
Il Presidente nomina un Segretario per la stesura del verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea, viene trascritto in apposito registro. Copia del verbale viene tenuta a disposizione dei Soci presso la sede sociale
ARTICOLO 22
L’Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita se sono rappresentati in aula e presenti al momento delle votazioni :
-
in prima convocazione, almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto;
-
in seconda convocazione, qualunque si il numero dei Soci aventi diritto al voto.
L’Assemblea regolarmente costituita delibera a maggioranza dei Soci presenti.
L’Assemblea Ordinaria ha competenza esclusiva :
-
sull’approvazione delle relazioni annuali del Comitato Direttivo e del bilancio annuale consuntivo e preventivo
-
sulla elezione del Presidente dell’O.A.S.I. e dei membri del Comitato Direttivo
-
su ogni altro argomento che non sia per statuto di competenza esclusiva dell’Assemblea Straordinaria e che sia stato iscritto all’ordine del giorno.
ARTICOLO 23
L’Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita se sono rappresentati in aula e presenti al momento delle votazioni :
-
in prima convocazione, almeno i due terzi dei Soci aventi diritto al voto
-
in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto al voto.
L’Assemblea regolarmente costituita delibera a maggioranza dei Soci Presenti, salvo che per la revoca del Presidente e dei Membri del Comitato Direttivo, che devono essere deliberate da due terzi dei Soci.
L’Assemblea Straordinaria ha competenza esclusiva sulle delibere riguardanti :
-
mutamenti di sede sociale
-
modifiche dello Statuto
-
richieste ai Soci di contributi straordinari
-
revoca del Presidente e dei Membri del Comitato Direttivo per gravi motivi
-
scioglimento dell’O.A.S.I. ai sensi dell’art. 4 dello Statuto, con la maggioranza ivi prevista.
ARTICOLO 24
Il Presidente viene eletto dall’Assemblea, fra i Soci Fondatori. Il Presidente resta in carica 2 anni ed è rieleggibile : può essere revocato per gravi motivi
Il Presidente rappresenta l’O.A.S.I. in giudizio e nei confronti dei terzi, presiede le Assemblee e le riunioni del Comitato Direttivo ; cura l’esecuzione delle delibere prese dal Comitato Direttivo.
ARTICOLO 25
In caso di assenza temporanea o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate da un membro del Comitato Direttivo eletto Vice Presidente dallo stesso Comitato. In caso di rinuncia o impedimento duraturo del Presidente , il Comitato Direttivo provvede alla convocazione entro 90 giorni di un Assemblea Ordinaria per la elezione del nuovo Presidente.
ARTICOLO 26
Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente e da quattro Membri eletti dall’Assemblea dei Soci di cui uno eletto dal Comitato Direttivo Vice Presidente.
I Membri del Comitato Direttivo restano in carica per tre anni, sono rieleggibili e possono essere revocati per gravi motivi.
Il Comitato Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’O.A.S.I., senza limitazioni, salvo quanto è di competenza dell’Assemblea, e potrà delegare ad uno o più dei suoi dei suoi membri alcuni dei suoi poteri.
I Membri del Comitato Direttivo coordinano le figure presenti nell’O.A.S.I. e cioè Medici, Infermieri, Insegnanti e Volontari e pertanto tali Membri dovranno essere eletti rispettando tali figure.
Il Comitato Direttivo si riunisce , nella sede sociale o altrove, tutte le volte che il Presidente oppure due Membri del Comitato stesso ne facciano richiesta e comunque almeno una volta l’anno, per predisporre la relazione annuale ed il bilancio consuntivo e preventivo.
Le riunioni del Comitato Direttivo sono presiedute dal Presidente o , in caso di assenza di quest’ultimo, dal Vice Presidente.
Il Comitato Direttivo delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti : in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Delle riunioni del Comitato Direttivo verrà redatto su apposito libro il relativo verbale, che verrà sottoscritto da chi presiede e da un altro dei partecipanti alla riunione.
ARTICOLO 27
L’O.A.S.I. terrà un libro dei verbali delle assemblee ed un libro dei verbali delle riunioni del Comitato Direttivo, nonché gli altri libri che il Comitato Direttivo riterrà utili per una regolare tenuta dell’amministrazione dell’O.A.S.I.. Copia di tali libri viene tenuta a disposizione dei Soci presso la sede sociale.
ARTICOLO 28
I Membri del Comitato Direttivo che senza giustificato motivo sono assenti per più della metà delle riunioni tenutesi negli ultimi dodici mesi trascorsi decadono dall’incarico.
I Membri decaduti ai sensi del precedente comma e quelli che rinunciano all’incarico possono essere sostituiti per cooptazione dal Comitato Direttivo durante la prima riunione successiva al verificarsi dell’evento,
I membri cooptati durano in carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo che li ha nominati.
Qualora il numero dei componenti del Comitato Direttivo nominati dall’Assemblea scenda al di sotto di tre, il Presidente è tenuto a convocare l’Assemblea Ordinaria, che provvede ad eleggere un nuovo Comitato Direttivo.
ARTICOLO 29
L’ O.A.S.I. è affiancata, per le funzioni amministrative, da un Revisore dei Conti il quale cura la verifica della contabilità e di tutti gli atti amministrativi in genere, provvedendo a redigere un’apposita relazione per l’assemblea dei soci. Il Revisore dei Conti viene eletto dal Consiglio Direttivo, anche tra i non Soci, e resta in carica per 3 anni. E’ rielegibile e può essere revocato per gravi motivi.
Regolamento e Statuto
ARTICOLO 30
Il Regolamento dell’O.A.S.I. è redatto, aggiornato e modificato ad esclusiva cura del Comitato Direttivo.
Il Regolamento definisce le modalità per la partecipazione dei Soci alle attività sociali, le procedure da seguirsi nei casi di morosità da parte dei Soci, ed ogni altra norma che il Comitato Direttivo ritenga opportuno adottare ai fini del buon svolgimento delle attività dell’O.A.S.I..
ARTICOLO 31
Il Regolamento non può contenere statuizioni totalmente contrastanti con gli articoli dello Statuto.
ARTICOLO 32
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto troveranno applicazione le norme delle vigenti leggi
italiane.
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